COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO A CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16.10.2006

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

  1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Contraente copia del documento “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche”, che contiene notizie sull’Intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
  2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
  3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
  4. informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’Intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
  5. consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni di cui sopra, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
  6. possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
    1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
    3. denaro contante con un limite di 2.999,99 € (per singola rata) per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 € (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto.

 

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AGENTI ISCRITTI AL GRUPPO AGENTI ZURICH

Gli Agenti di assicurazione iscritti al Gruppo Agenti Zurich (GAZ), preso atto dello

Statuto, del Regolamento Statutario, delle Norme sul Trasferimento di polizze tra Agenzie del “Gruppo Zurich”, del Codice Civile, del RUI, delle disposizioni emanate dall’ISVAP, dell’Accordo Impresa Agenti, della Privacy, nonché, a garanzia della migliore qualità della professione di Agente di Assicurazioni, per la tutela del consumatore, del risparmiatore, e per un etico rapporto tra Colleghi,

convengono

di definire un codice deontologico dell’Agente di assicurazioni iscritto al GAZ, che deve essere considerato come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile.

Principi Generali

L’Agente si attiene nell’esercizio della professione a principi di assoluta probità ed etica; osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza.

L’Agente si astiene dall’acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l’etica ed il decoro della sua attività.

E’ sempre disponibile, per il bene del Gruppo Agenti Zurich, a uno scambio di informazioni e di opinioni sull’attività professionale comune.

Rapporti con i Colleghi

L’Agente impronta alla massima correttezza i rapporti verso i Colleghi e verso tutti gli altri operatori del mercato anche sul piano concorrenziale.

In caso di coassicurazione o gestione associata di un contratto di assicurazione, l’Agente rispetta scrupolosamente gli accordi conclusi per una corretta gestione comune.

Evita di esprimere alla presenza di clienti, dipendenti e collaboratori valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento di un altro Collega.

Evita di contattare, allo scopo di inserire nella propria struttura organizzativa, dipendenti e collaboratori di Colleghi. Nel caso in cui l’Agente sia stato contattato ne dà notizia al Collega per accertarsi della reale evoluzione/risoluzione del rapporto di collaborazione, e il Collega si impegna a dare tutte le informazioni in proprio possesso per una più ampia e corretta valutazione dell’eventuale nuovo rapporto.

Rapporti con l’Impresa

L’Agente si rende interprete delle esigenze del mercato e rappresenta alla Mandante le iniziative atte a soddisfarle.

L’Agente, nell’adempimento del mandato a lui conferito, si comporta con lealtà, responsabilità e oculatezza, anche per quanto attiene alla valutazione dei rischi e informa l’Impresa di ogni elemento in suo possesso atto a influenzarne l’assunzione e la gestione.

Rapporti con la Clientela

L’Agente si impegna ad informare i propri Clienti in modo chiaro ed evidente, della sua qualifica professionale e della denominazione della/e Impresa/e per cui opera. Si impegna altresì a far rispettare tale principio di trasparenza anche da parte dei suoi Subagenti e Collaboratori.

L‘Agente valuta attentamente le necessità assicurative del Cliente (persona, azienda o ente) in relazione alle informazioni personali, professionali e patrimoniali acquisite e gli propone, nell’ambito del proprio incarico, i contratti ritenuti più idonei; lo informa inoltre con precisione sulle caratteristiche, ivi compresa la loro durata, chiarendo i diritti e gli obblighi che derivano da tutte le condizioni di assicurazione. In ogni caso fornisce, con semplicità e chiarezza, tutte le notizie che gli vengono richieste.

L’Agente mette a disposizione del Cliente un servizio fondato su una gestione amministrativa e contabile di qualità. Fornisce il proprio servizio con scrupolo e diligenza anche dopo la stipula del contratto, indipendentemente dall’importanza dell’affare.

Rapporti con i Collaboratori di agenzia

L’Agente si impegna ad organizzare la gestione agenziale nel rispetto dei principi del presente Codice deontologico. Si adopera in particolare affinché i suoi Collaboratori (dipendenti o autonomi) operino sotto il suo costante controllo e responsabilità e si attengano all’osservanza del presente Codice.

Trasferimenti di polizze tra Agenzie

Qualora un Cliente chieda di trasferire dei contratti già in carico ad altro Collega, l’Agente non accetta l’incarico se non dopo averne informato e aver preso accordi con il Collega e si rifiuta di acquisire contratti attraverso espedienti o azioni non conformi alle più corrette regole della professione.

Qualora venga coinvolto dalla Mandante in operazioni su un portafoglio amministrato da altro Collega prima di accettare, ne dà comunicazione al Collega e ne valuta insieme le modalità più idonee atte a limitare i danni all’Agente cedente, secondo i principi di correttezza personale e solidarietà.

In caso di controversia con un Collega, ne ricerca in via preliminare la composizione bonaria con ogni possibile iniziativa di conciliazione e in caso di non conciliabilità, si rivolge al Collegio dei Probiviri del Gruppo Agenti Zurich che interverrà ai sensi dell’Art.18 dello Statuto e si impegna a fornire ad esso tutte le informazioni richieste per le valutazioni e le decisioni del caso. L’ Agente prende atto che le risoluzioni del Collegio sono inappellabili.

 

Informazioni sui livelli provvigionali percepiti dall’intermediario nell’offerta di contratti relativi all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti.

Livello delle provvigioni/compensi* riconosciuti all’Intermediario:

  1. RC autovetture, motocicli, ciclomotori, natanti ad uso privato/diporto (salvo casi particolari): 10%
  2. RC tutti i restanti rischi: 8,5%

* Misure espresse in termini percentuali, applicati al premio imponibile, al netto di tasse, imposte e contributi, comunque denominati.

 

  • OGGETTO: LEGGE 28 OTTOBRE 2013 NR. 124 -CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 NR. 102 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI- ART. 12 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI
  • L’art. 12 del Decreto Legge n. 102/2013 (il Decreto) così come convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 nr. 124 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.254 del 29 ottobre 2013) recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di CIG e di trattamenti pensionistici” (di seguito il Decreto) è intervenuto modificando i limiti alla detrazione dei premi assicurativi disciplinati dall’art. 15, comma 1, lettera f), del DPR 917/1986 e s.m.i (c.d. TUIR).
  • LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
  • La nuova formulazione dell’articolo 12 così come risulta dopo le modifiche intercorse durante l’iter di conversione prevede che :“la riduzione della detrazione dei premi assicurativi già a decorrere dal periodo d’imposta 2013 passava dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro, ulteriormente ridotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, a 530 euro e a decorrere dallo stesso periodo di imposta a euro 1291,14 limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Nel limite di euro 630 per il periodo di imposta incorso alla data del 31 dicembre 2013 nonché di euro 530 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000”. Resta immodificata la percentuale applicabile del 19%.
  • Non viene modificato il regime di detraibilità fiscale dei contributi e i premi versati in forme pensionistiche complementari (PIP e Fondi pensione) per i quali rimane in vigore il regime di cui al DPR 917/986 ovvero la deducibilità fino ad un massimo di 5164,57 €.